Efficacia degli accordi transattivi sul ripiano 2013/2015 - Efficacia degli accordi transattivi sul ripiano 2013/2015
Efficacia degli accordi transattivi sul ripiano 2013/2015
In attuazione dell’articolo 4 degli accordi transattivi sottoscritti ai sensi all'articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’Agenzia Italiana del farmaco rappresenta l’intervenuta efficacia degli accordi stessi anche per la parte pubblica ai sensi dell’art. 22 quater del decreto legge 23 ottobre 2018 n.119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, con cui è stato stabilito che “le transazioni di cui all'articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono valide per la parte pubblica con la sola sottoscrizione dell'AIFA e sono efficaci a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Di conseguenza, essendo i suddetti accordi divenuti efficaci per entrambe le Parti, le Società firmatarie, alla luce di quanto previsto all’art. 4, comma 1, dei suddetti accordi, sono tenute a depositare, entro 10 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del presente comunicato, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso ed agli eventuali successivi motivi aggiunti, con richiesta di compensazione integrale delle spese di lite, relativamente ai:
- giudizi proposti per l’annullamento dei provvedimenti adottati dall’AIFA in attuazione dell’articolo 21 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
- eventuali giudizi proposti l’annullamento della determina AIFA n. 1490/2016;
- eventuali giudizi proposti per l’annullamento delle determine AIFA n. 121/2018 e 177/2018.
Si chiede, inoltre, di trasmettere all’Agenzia documentazione attestante l’avvenuto deposito della suddetta dichiarazione all’indirizzo PEC contenzioso@pec.aifa.gov.it, al fine di coadiuvarne l’attività.
Pubblicato il: 11 gennaio 2019