Precisazioni AIFA su interpretazione articolo 11 comma 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. - Precisazioni AIFA su interpretazione articolo 11 comma 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.
Precisazioni AIFA su interpretazione articolo 11 comma 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.
Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, prevede all’articolo 11 l’adozione da parte di AIFA di alcuni atti funzionali al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa fissati dal legislatore.
In particolare, acquisito il parere del Ministro dell’Economia e Finanze in data 12/10/2010 - prot. 23392 - si precisa che:
a) le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 11 del decreto legge in commento si riferiscono alla sola spesa convenzionata, in quanto la norma fa riferimento alle quote di spettanza e ai prezzi al pubblico delle specialità medicinali collocati in classe “A” e di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b) sempre il comma 6 in commento prevede che venga applicato alle farmacie un “ulteriore” sconto pari all’1.82% del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci in classe “A”, al netto dell’IVA, “fermo restando quanto previsto dall’art. 48, comma 32, del decreto legge n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”. Tale ultima disposizione prevede che, “dal 1° gennaio 2005, lo sconto dovuto dai farmacisti al SSN in base all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN, fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico e per i farmaci, siano essi specialità o generici, che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso così come definito dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405”. Orbene, il richiamo all’art. 48, comma 32 del D.L. n. 269/03 (e l’uso del termine “ulteriore”) consente senz’altro di ritenere che lo sconto dell’1.82% sia aggiuntivo a quello previsto dalla legge n. 662/96. Per ragioni di coerenza sistematica con le disposizioni sopra citate, nonché per consentire il raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa fissati dal legislatore, il MEF ha confermato, inoltre, che non è possibile estendere l’eccezione di cui al menzionato articolo 48, comma 32, allo sconto dell’1.82%. L’inciso “fermo restando” è da interpretarsi come richiamo alla permanente vigenza dello sconto di cui alla legge n. 662/96, al quale solo si applicherebbe l’eccezione ex articolo 48, comma 32 del D.L.
Quanto sopra esposto al fine di poter dare applicazione della norma secondo le intenzioni del legislatore coerentemente con quanto indicato nella relazione tecnica del decreto legge in argomento e potendo garantire i risparmi di spesa preventivati.
Pubblicato il: 26 novembre 2010