Accesso civico

Accesso civico semplice a dati e documenti (comma 1, art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33) 

Ai sensi di quanto dispone l’articolo 5,comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 2016, chiunque ha diritto di richiedere documenti, informazioni o dati che l’amministrazione ha l’obbligo di pubblicare nel caso in cui tale pubblicazione sia stata omessa.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione.

L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

L’accesso è escluso qualora ricorra alcuna delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ovvero ricada in specifiche ipotesi di esclusione previste dalla normativa vigente.

Come esercitare il diritto all'accesso civico semplice

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) cui presentare la richiesta di accesso civico ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 è:

Dott.ssa Laura Fracassa

rpct@pec.aifa.gov.it
accesso.civico@aifa.gov.it

Può essere presentata utilizzando il modulo di istanza di accesso civico.

Alla comunicazione va allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Accesso civico generalizzato a dati e documenti  (comma 2, art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33)

Ai sensi di quanto dispone l’articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 2016, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

Come esercitare il diritto all'accesso civico generalizzato

L’istanza di accesso civico generalizzato è rivolta all’Ufficio che detiene il documento richiesto, qualora individuato dall’istante, ovvero all’Ufficio Affari contenziosi, all'indirizzo: protocollo@pec.aifa.gov.it 

L’istante, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, può presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni (comma 7 art.5 del D.Lgs 33/2013).

Accesso ai documenti amministrativi (art. 22 e ss. L. n. 241/90)

Ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge n. 241/90, i soggetti privati hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi, formati o detenuti stabilmente dall’AIFA e materialmente esistenti al momento della richiesta, purché vantino un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso, collegato al documento di cui si chiede l'accesso, ed espongano le motivazioni della richiesta. L’istanza di accesso è rivolta all’Ufficio che ha formato il documento richiesto o che lo detiene, qualora individuato dall’istante, ovvero all’Ufficio Affari contenziosi all'indirizzo: contenzioso@pec.aifa.gov.it

Titolare del potere sostitutivo

In caso di ritardo o mancata risposta, il titolare del potere sostitutivo, ai sensi degli artt. 2, comma 9-bis, legge n. 241/1990 e 16, comma 1 lett. e), decreto legislativo n.  165/2001, è:

Presidente

presidenza@aifa.gov.it