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Chiarimenti in merito all’applicazione delle quote di spettanza all’interno dei provvedimenti AIFA di P&R - Chiarimenti in merito all’applicazione delle quote di spettanza all’interno dei provvedimenti AIFA di P&R

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Chiarimenti in merito all’applicazione delle quote di spettanza all’interno dei provvedimenti AIFA di P&R

Ad integrazione del Comunicato “Aggiornamenti in merito all’applicazione delle quote di spettanza all’interno dei provvedimenti AIFA di P&R” del 23 marzo 2023, si chiarisce che nell’ambito dei medicinali di classe A, autorizzati con basi legali diverse dall’art. 10, comma 1 del decreto legislativo n. 219/2006, cui si applica la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche è del 66,65% ai fini del calcolo del prezzo ex factory, non è compresa la base legale bibliografic application.

Alla citata base legale, continua ad applicarsi quanto previsto dal Comunicato del 19 gennaio 2021, secondo cui per i medicinali di classe A non originariamente coperti da brevetto sul principio attivo o da licenze da esso derivanti, la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche è del 58,65% ai fini del calcolo del prezzo ex factory.


Pubblicato il: 12 dicembre 2024

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