Sospensione dei termini dei procedimenti sanzionatori di cui all’art. 148, c. 1, D.Lgs. 24.04.2006 n. 219, come modificato dal D.L. 30.04.2019 n. 35 - Sospensione dei termini dei procedimenti sanzionatori di cui all’art. 148, c. 1, D.Lgs. 24.04.2006 n. 219, come modificato dal D.L. 30.04.2019 n. 35
Sospensione dei termini dei procedimenti sanzionatori di cui all’art. 148, c. 1, D.Lgs. 24.04.2006 n. 219, come modificato dal D.L. 30.04.2019 n. 35
Come noto, il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ha introdotto disposizioni finalizzate a far fronte alle nuove ed urgenti emergenze derivanti dall’attuale pandemia dal virus Covid -19.
In particolare, all'articolo 103, comma 1 di detto Decreto Legge è stato previsto che, "Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità' per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà' conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento".
Il suddetto termine del 15 aprile u.s. è stato, poi, prorogato al 15 maggio 2020 per effetto del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23.
Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, sono sospesi, quindi, fino al 15 maggio 2020 i termini relativi ai procedimenti sanzionatori di cui all’ art. 148, comma 1, D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 219, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019 n. 35.
In considerazione di tale sospensione, i titolari di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) dei farmaci sono esonerati fino al 15 maggio 2020 dall’adempimento degli obblighi di cui alla “Nota informativa per i titolari di AIC sulle comunicazioni di carenza e di cessazione temporanea o definitiva della commercializzazione dei medicinali” del 9 ottobre 2019.
Pubblicato il: 28 aprile 2020