Fondo Nazionale AIFA
La Legge 326/2003 ha previsto la costituzione di un Fondo nazionale presso AIFA per l’impiego di farmaci orfani per il trattamento di malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di terapia, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie. Il Fondo è costituito dal 50% del contributo che le aziende farmaceutiche versano su base annuale ad AIFA. Tale contributo è corrispondente al 5% delle spese annuali per attività di promozione che le aziende farmaceutiche destinano ai medici.
L’AIFA ha predisposto il servizio online “Gestionale Fondo 5%”, attivo dal 1° luglio 2022, per la presentazione delle richieste di accesso al Fondo AIFA 5% e delle relative domande di rimborso.
A partire da tale data tutte le nuove istanze di accesso al Fondo e le correlate richieste di rimborso devono pervenire mediante tale servizio online.
Tutte le richieste di rimborso collegate ad autorizzazioni di accesso al Fondo che sono state generate senza l’utilizzo del servizio online (fino al 30 giugno 2022), continueranno a essere gestite secondo le modalità vigenti fino al 30 giugno e dunque al di fuori della piattaforma informatica.
Il servizio online consente di presentare telematicamente l’istanza di accesso, visualizzare lo stato di lavorazione della pratica e ricevere comunicazioni di aggiornamento da parte dell’Agenzia, ma anche di richiedere il rimborso del trattamento autorizzato, integrando le due principali fasi del procedimento in un unico sistema di gestione.
La richiesta di accesso deve essere trasmessa tramite il “Gestionale Fondo 5%” dai Centri di riferimento che hanno in cura i malati compilando i campi richiesti in tutte le loro parti.
Come accedere al gestionale Fondo 5%
Per accedere al servizio online l’utente (medico, farmacista, direttore sanitario e direttore amministrativo) deve registrarsi al portale dei servizi online di AIFA, salvo il caso in cui sia già in possesso di un’utenza.
Ciascuna Regione individua un Approvatore Utenze Regionali del Fondo 5% che ha il compito di abilitare/disabilitare i Direttori amministrativi e i Direttori sanitari delle strutture sanitarie.
Per ciascuna struttura sanitaria è previsto il ruolo di Approvatore Utenze Aziendali (AUA) (può coincidere con il Direttore sanitario o con il Direttore amministrativo) che può abilitare/disabilitare i Medici e Farmacisti della propria struttura.
Sono disponibili in allegato i manuali e i tutorial nei quali sono illustrate dettagliatamente tutte le funzioni del nuovo sistema e i passaggi che dovranno essere eseguiti nelle diverse fasi del procedimento.
Modalità di gestione delle richieste di accesso al Fondo nazionale AIFA
Le richieste di accesso al Fondo AIFA 5% sono su base nominale per singolo paziente e, in particolare, per poter essere valutate, devono contenere tutte le seguenti informazioni:
- razionale a supporto del trattamento proposto inclusa la giustificazione di mancata alternativa terapeutica
- relazione clinica del paziente (aggiornata con i più recenti dati clinici)
- piano terapeutico proposto (dosaggio, durata della terapia)
- preventivo di spesa per il trattamento proposto.
Tutti i campi della richiesta e i documenti allegati riferiti al paziente devono essere debitamente anonimizzati.
Le richieste di accesso al Fondo devono essere corredate da una relazione clinica dettagliata e da un razionale scientifico e clinico che giustifichino il regime terapeutico richiesto, anche in relazione alla storia clinica del paziente, e che dimostrino l’assenza di alternative terapeutiche valide, con particolare riferimento a quelle rimborsate dal SSN.
Le richieste di rinnovo dell’accesso al Fondo devono essere corredate da una relazione clinica dettagliata, che riporti in particolare i riferimenti oggettivi ai parametri clinici indicativi di miglioramento delle condizioni del paziente e alla relativa efficacia e sicurezza del trattamento, anche in confronto alla storia naturale di malattia. Eventuali sospette reazioni avverse correlate al trattamento dovranno essere evidenziate nella richiesta di rinnovo, in aggiunta alla regolare segnalazione, come da normativa vigente.
In tutte le richieste dovrà essere popolato il campo “Eventuali note esplicative sui medicinali” con una dichiarazione circa l’indisponibilità di fondi aziendali o regionali dedicati per il trattamento proposto.
La richiesta di accesso al Fondo viene valutata dall'Agenzia, che esprime il parere previa verifica dell’esistenza delle condizioni previste dalla legge.
È obbligatorio comunicare l’inizio e l’eventuale interruzione precoce del trattamento il cui finanziamento sia stato preventivamente autorizzato da AIFA, mediante l’apposita funzionalità nel servizio online.
L’autorizzazione all’accesso al Fondo 5% decade trascorsi tre mesi dalla data del provvedimento di autorizzazione senza che il trattamento sia stato iniziato.
Ricevuta la documentazione giustificativa della spesa necessaria al trattamento del paziente (che viene anticipata dall'Assessorato regionale alla Sanità richiedente), l’AIFA provvede al rimborso delle fatture già pagate al fine della copertura economica della spesa.
La prescrizione del trattamento è di esclusiva responsabilità del medico curante. L'AIFA valuta che la richiesta di finanziamento per il trattamento prescritto sia conforme a quanto previsto dalla Legge n. 326/2003 ai fini dell’eventuale rimborso dei costi sostenuti.
In caso di urgenza, le strutture ospedaliere possono decidere autonomamente di avviare percorsi di terapia che i clinici ritengono più adeguati, facendo anche riferimento a fondi ospedalieri o regionali dedicati alla copertura di tali regimi terapeutici, in attesa di ricevere eventualmente un rimborso da parte di AIFA.
Si desidera quindi chiarire che l’avvio del trattamento non necessita di alcuna autorizzazione preventiva da parte di AIFA, essendo tale autorizzazione relativa esclusivamente al rimborso del costo sostenuto dall’Azienda ospedaliera o dalla Regione, secondo i limiti riportati nel preventivo approvato.
Aggiornato il 24/05/2023
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Determina DA/160-2024 (27/05/2024) [0.28 Mb] [PDF] >
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Determina DG/442-2022 (18/10/2022) [0.19 Mb] [PDF] >
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Estratto degli allegati alla Determina DG/442-2022 (aggiornato al 01/03/2023) [0.02 Mb] [ODS] >
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Determina DG/131/2022 sul Fondo Nazionale AIFA 5% (30/03/2022) [0.2 Mb] [PDF] >
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Nuovi criteri di accesso al Fondo AIFA 5% (20/06/2023) [0.53 Mb] [PDF] >
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Richiesta di rimborso delle spese sostenute [0.01 Mb] [DOCX] >
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Domanda di rimborso [0.21 Mb] [DOC] >
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Modulo autocertificazione IVA - Fondo 5% [0.01 Mb] [ODT] >