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Medicinali di origine vegetale

Medicinali di origine vegetale

Ai sensi della Direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, recepita in Italia con D.Lgs. 219/2006, i medicinali di origine vegetale o fitoterapici sono medicinali che contengono come sostanze attive esclusivamente una o più sostanze vegetali o una o più preparazioni vegetali, oppure una o più sostanze vegetali in associazione a una o più preparazioni vegetali.

Sono sostanze vegetali le piante o parti di piante, le alghe, i funghi (esclusi i Live Biotherapeutic Products) e i licheni, interi, a pezzi o tagliati, in forma non trattata, di solito essiccata, ma talvolta anche allo stato fresco; sono altresì considerate sostanze vegetali taluni essudati non sottoposti a trattamenti specifici.

Sono preparazioni vegetali le preparazioni ottenute sottoponendo le sostanze vegetali a trattamenti quali estrazione, distillazione, spremitura, frazionamento, purificazione, concentrazione o fermentazione (ad esempio tinture, estratti, oli essenziali, succhi ottenuti per spremitura), così come le sostanze vegetali triturate o polverizzate ed essudati lavorati. 

Medicinali di origine vegetale

Tutti i medicinali, compresi quelli di origine vegetale, necessitano di un’AIC per essere commercializzati nel territorio nazionale. Le domande di autorizzazione per nuovi medicinali di origine vegetale possono essere presentate in accordo all’articolo 8 del D.Lgs. 219/2006 come domande complete o all’art.11 del citato decreto come domande bibliografiche per medicinali di impiego medico ben consolidato, se viene dimostrato un utilizzo ben noto nell’Unione Europea per un tempo di almeno dieci anni. La norma prevede anche la registrazione tramite una procedura semplificata per i medicinali aventi un impiego tradizionale definiti medicinali tradizionali di origine vegetale o fitoterapici tradizionali. Tale registrazione può essere richiesta per medicinali che presentano i requisiti elencati all'articolo 21, comma 1 del D.Lgs. 219/2006:

  • hanno esclusivamente indicazioni appropriate per i medicinali tradizionali di origine vegetale i quali sono utilizzati senza intervento del medico per la diagnosi o per la prescrizione o per la sorveglianza nel corso del trattamento;
  • sono somministrati esclusivamente ad un determinato dosaggio e schema posologico;
  • sono preparazioni per uso orale, esterno o inalatorio;
  • sono stati oggetto di impiego tradizionale in linea con quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera c) ovvero hanno avuto un impiego medicinale per un periodo minimo di 30 anni di cui almeno 15 all’interno dell’Unione europea;
  • non sono nocivi nelle condizioni d'uso indicate e hanno effetti farmacologici o efficacia verosimili in base all’esperienza e all’impiego di lunga data.

Se contengono vitamine o minerali, l’azione di questi ultimi è secondaria rispetto a quella delle sostanze attive vegetali rispetto alle indicazioni specifiche richieste.

Il requisito dell'impiego medicinale per un periodo di 30 anni è soddisfatto anche nel caso in cui il prodotto sia stato commercializzato in assenza di un'autorizzazione specifica e nel caso in cui durante i 30 anni il numero o il quantitativo delle sostanze attive del medicinale è stato ridotto. Nel caso di associazioni di sostanze o preparazioni vegetali, l’impiego tradizionale deve essere dimostrato per l’associazione e non per le singole sostanze o preparazioni vegetali.

Le possibili vie regolatorie da seguire per richiedere l’autorizzazione di un medicinale di origine vegetale o la registrazione di un medicinale tradizionale di orgine vegetale in tutti gli Stati membri dell’Unione europea sono riassunte nella tabella 1 (disponibile in allegato)

I requisiti di qualità previsti per i medicinali (tradizionali) di origine vegetale sono gli stessi previsti per gli altri medicinali, così come i requisiti di conformità alle GMP. Rispetto ai requisiti di farmacovigilanza, il titolare dell’AIC è tenuto a condurre una sorveglianza post-marketing e a segnalare all’Autorità competente tutte le sospette reazioni avverse. È prevista una deroga per la presentazione dei Rapporti Periodici sulla Sicurezza (PSUR) per i soli medicinali tradizionali di origine vegetale, a meno che non ne sia richiesta la presentazione da parte dell’Autorità Competente di uno Stato membro o dalla Commissione Europea/EMA sulla base di problematiche relative a dati di farmacovigilanza. 

Con la direttiva 2004/24/CE, che ha emendato la direttiva 2001/83/CE, è stato istituito presso l’EMA l’HMPC. Il Comitato ha il compito di valutare le evidenze scientifiche disponibili sulle sostanze, preparazioni e combinazioni di sostanze e preparazioni vegetali e favorire l’armonizzazione delle valutazioni dei medicinali di origine vegetale tra gli Stati membri.

L’HMPC ha il mandato di redigere linee guida scientifiche e regolatorie per supportare le Aziende a predisporre le domande di autorizzazione e registrazione per i medicinali di origine vegetale, di fornire pareri agli altri Comitati dell’EMA e alle Autorità Competenti nazionali e infine di redigere le monografie dell’Unione europea delle sostanze e delle preparazioni vegetali (European Union Herbal Monograph).

Le monografie dell’Unione europea delle sostanze e delle preparazioni vegetali definiscono gli usi terapeutici e la sicurezza delle sostanze e delle preparazioni vegetali presenti in medicinali di uso consolidato o impiego tradizionale. Contengono la Scientific Opinion dell’HMPC sulla sicurezza e l’efficacia della sostanza o della preparazione vegetale e tutte le informazioni per l’uso terapeutico del relativo medicinale inclusa la popolazione di pazienti che può utilizzarlo, le informazioni di sicurezza come le interazioni con altri medicinali e i possibili effetti indesiderati. Il Comitato valuta tutte le informazioni disponibili, inclusi i dati non clinici e clinici e le evidenze di impiego medicinale di lunga data all’interno dell’Unione europea.

Alle monografie dell’Unione europea può essere fatto riferimento nelle domande di autorizzazione per medicinali di origine vegetale di uso consolidato o nelle domande semplificate per la registrazione di medicinali tradizionali. Se i medicinali contengono sostanze, preparazioni o combinazioni di sostanze e preparazioni vegetali descritte in una monografia dell’Unione europea, questa può sostituire totalmente o in parte gli studi non clinici e clinici di efficacia e sicurezza (Modulo 4 e 5, non-clinical e clinical documentation). In alcuni casi potrebbe essere necessario integrare le informazioni presenti nella monografia con studi specifici condotti con il medicinale oggetto della domanda di AIC.

Le singole Autorità Competenti le terranno in debita considerazione nella valutazione in quanto, pur non essendo vincolanti, le monografie rappresentano uno strumento prezioso per favorire l’armonizzazione delle decisioni sui medicinali di origine vegetale in Europa e semplificare le procedure di approvazione. Le monografie sono inserite in un elenco pubblicato sul sito dell’EMA e raggiungibile nella sezione link utili. 

A complemento delle monografie dell’Unione europea delle sostanze vegetali di impiego tradizionale, l’HMPC redige un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale. L’elenco contiene, per ogni sostanza o preparazione, l’indicazione terapeutica, il dosaggio, la posologia, la via di somministrazione e la denominazioe scientifica della pianta da cui sono ottenute.

Le aziende che intendano registrare un medicinale tradizionale di origine vegetale contenente una sostanza o preparazione vegetale presente nell’elenco dell’Unione europea potranno fare riferimento alle informazioni ivi contenute, senza produrre ulteriori evidenze di efficacia e sicurezza.

L’elenco viene adottato e pubblicato dalla Commissione Europea e, contrariamente alle monografie dell’Unione europea, è legalmente vincolante per le Aziende e per le Autorità Competenti Nazionali degli Stati Membri. 

Per tutti i medicinali autorizzati in Italia, inclusi i medicinali di origine vegetale, viene rilasciata una Relazione Pubblica di Valutazione (Public Assessment Report - PAR). I PAR sono redatti secondo format predisposti a livello europeo e riportano le informazioni principali relative alla qualità, efficacia e sicurezza dei medicinali e una sintesi della valutazione condotta sugli studi presentati a supporto della domanda di AIC. I PAR sono pubblicati ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 219/2006, previa cancellazione di tutte le informazioni commerciali a carattere riservato. I PAR dei medicinali approvati tramite procedura nazionale sono disponibili sul sito istituzionale alla pagina PAR AIC Nazionali.

I medicinali di origine vegetale autorizzati in Italia, inclusi i medicinali tradizionali di origine vegetale, sono resi noti in elenchi disponibili nel box "Elenchi medicinali di origine vegetale".

Elenchi medicinali di origine vegetale

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